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Nuova normativa antincendio per impianti aperti al pubblico



A seguito della recente chiusura forzata al pubblico dello stadio Fadini di Giulianova (TE), ritenuto non a norma per quanto riguarda le misure antincendio, è importante fare il punto della situazione sulla nuova normativa, la DPR 151/2011 entrata in vigore lo scorso ottobre.
Il decreto classifica gli edifici in base a tre categorie: A – rischio di incendio basso, B – rischio di incendio medio e C – rischio di incendio alto.
In particolare, il decreto prevede l’obbligo alla messa a norma anche per quanto riguarda attività sportive che un tempo non rientravano tra gli impianti sportivi, già soggetti all’obbligo. La tabella della normativa include infatti anche locali di spettacolo e di intrattenimento, palestre, impianti e centri sportivi con una superficie lorda in pianta al coperto superiore ai 200 mq e con una capienza superiore a 100 persone.
Tale obbligo non riguarda le manifestazioni temporanee in locali o impianti aperti al pubblico.
In definitiva, gli impianti con capacità superiore a 100 persone dovranno necessariamente presentare il progetto edilizio ai Vigili del fuoco per ottenere il parere di conformità.
Nel regolamento, si individuano tre distinte categorie di attività (A, B e C), con diversi adempimenti. Per gli impianti e i centri sportivi e le palestre (riga 65 dell’allegato 1), la classificazione è stata fatta sulla base della capienza: fino a 100 persone, tra 100 e 200 (categoria B) e oltre le 200 persone (categoria C). Concretamente, quali adempimenti ricadono su ciascuna tipologia di impianto?
“Sinteticamente gli adempimenti sono i seguenti:
- al di sotto delle 100 persone non sono previsti obblighi di presentazione della SCIA, salvo l’adozione di idonee misure di sicurezza di cui al DM 10.03.1998, D.M. 18.03.96 e D.Lgs 81/08;
- tra le 100 e le 200 persone gli impianti, centri sportivi e palestre rientrano nella categoria B, pertanto è richiesta la preliminare valutazione del progetto e successivamente la presentazione della SCIA e i controlli da parte dei VV.F sono disposti a campione o in base a programmi settoriali;
- oltre le 200 persone si rientra in categoria C, per il quale oltre a quanto specificato nel punto precedente, rimane l’obbligo da parte dei VVF di effettuare il sopralluogo ai fini dell’accertamento delle condizioni di sicurezza.”


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